StatutoVecchio

Da LinuxIT.

[modifica] Il vecchio Statuto

ALLEGATO "A" AL NUMERO 6376/1881 DI REPERTORIO


                 Notaio MARCO PINO
               Via Mistrangelo, 5/3
                    S A V O N A
                 Telefono 82.95.44

                   S T A T U T O
                DELLA  ASSOCIAZIONE
           "ILS - ITALIAN LINUX SOCIETY"
                con sede  in Savona

L'originale reca la dicitura

   "COPIA AUTENTICA
   Registrato a Savona
   il 15 11 1994
   al N. 1530
   Esatte L. 150.000"

e reca la firma del funzionario.


                    ARTICOLO  1
                   DENOMINAZIONE
E` costituita un'Associazione denominata "ILS -
ITALIAN LINUX SOCIETY".

                    ARTICOLO  2
                       SEDE
L'Associazione  ha  sede  in Savona,  attualmente in
Via S.Francesco d'Assisi N. 4A/B, e potra` istituire
sedi secondarie ed impianti distaccati.

                    ARTICOLO  3
                       SCOPO
L'Associazione  ha lo scopo di promuovere manifesta-
zioni  culturali  e scientifiche per la divulgazione
della cultura informatica.
In particolare si prefigge di:
- ampliare  la conoscenza della cultura informatica,
utilizzando  ogni  mezzo  di  comunicazione anche di
massa;
- favorire  lo scambio di conoscenze nell'ambito del
mondo  scientifico  e culturale e, in particolare, i
contatti fra organismi, enti e persone;
- sviluppare  studi  e ricerche nel settore dell'in-
formatica, conferendo anche borse di studio;
- organizzare  convegni,  manifestazioni  e corsi di
formazione,  sia a livello nazionale che internazio-
nale;
- favorire  la  diffusione dell'informatica, in par-
ticolare  nel  mondo  universitario, negli enti pub-
blici  territoriali  e non, ed in ogni altro settore
dove sia applicabile.
Per  il  migliore raggiungimento degli scopi sociali
l'Associazione puo` costituire commissioni o comita-
ti scientifici e/o culturali.
Ciascun  Socio  ha  il diritto di accedere alla rete
dell'Associazione,  al  momento  denominata  "Linux-
Net".  L'accesso  avverra` in base ai criteri decisi
dal  Consiglio  Direttivo con normativa inserita nel
Regolamento interno.
Il  materiale prodotto con i mezzi dell'Associazione
si  considera di proprieta` intellettuale dell'Asso-
ciazione,  la  quale e` comunque obbligata a citarne
gli  Autori. Si considera altresi` di proprieta` in-
tellettuale  dell'Associazione  tutto  il  materiale
altrimenti  circolante  all'interno dell'Associazio-
ne,  salvo  che  l'autore  non abbia preventivamente
riservato  la proprieta` del progetto mediante noti-
fica scritta al Consiglio Direttivo.

                    ARTICOLO  4
                      DURATA
La  durata dell'Associazione viene stabilita a tempo
indeterminato.

                    ARTICOLO  5
                    PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione e` costituito:
a) dal capitale iniziale eventualmente versato;
b) dai  contributi di ammissione, dai contributi as-
sociativi  e  da  quelli straordinari deliberati con
lo  scopo di incrementare il patrimonio; da indicare
nel  bilancio  annuale  come Fondo contributi di am-
missione e Fondo contributi straordinari Associati;
c) da  eventuali  donazioni, lasciti e contribuzioni
straordinarie  di  persone  ed Enti, anche Pubblici,
da  indicare nel bilancio annuale come Fondo contri-
buti straordinari di terzi;
d) dai  risultati  derivanti  dalla gestione, se non
diversamente  deliberato  dall'Assemblea che approva
il bilancio annuale;  da  indicare nello stesso come
Avanzo o Disavanzo di gestione;
e) da  ogni altra entrata in conto capitale che con-
corra  ad incrementare il patrimonio sociale, da in-
dicare  nel  bilancio  annuale come Fondo contributi
straordinari  di  terzi  o di Associati in relazione
alla provenienza dell'entrata.

                    ARTICOLO  6
                     ASSOCIATI
Possono  essere ammessi a far parte dell'Associazio-
ne:
- i cittadini italiani in genere;
- le  persone  fisiche  altrimenti residenti in Ita-
lia;
- enti  morali, pubblici  e Associazioni d'altro ge-
nere purche non di tipo commerciale;
Gli Associati si distinguono in:
- Associati Fondatori;
- Associati Ordinari;
- Associati Sostenitori;

                    ARTICOLO  7
Sono Associati  Fondatori  coloro che risultano dal-
l'atto costitutivo  dell'Associazione, e coloro che,
trascorsi cinque  anni dalla loro iscrizione all'As-
sociazione, dietro  loro  domanda, vengono ammessi a
tale categoria dall'Assemblea degli Associati.

                    ARTICOLO  8
Sono Associati  Ordinari  le persone che avendo com-
piuto la  maggiore eta`, vengano ammesse dietro loro
richiesta, e  dietro presentazione di almeno due As-
sociati Fondatori,  con delibera dell'Organo Ammini-
strativo. Possono  anche  essere ammessi quali Asso-
ciati Ordinari,  i  minori  di eta` non inferiore ad
anni  sedici,  compiuti,  dietro  richiesta  scritta
dei genitori  o  di chi ne fa le veci, e dietro pre-
sentazione di  almeno  due  Associati Fondatori, con
delibera dell'Organo Amministrativo.

                    ARTICOLO  9
Associati Sostenitori sono  le persone, Enti Morali,
Enti Pubblici, Associazioni,  Societa`  di qualsiasi
natura, che paghino  una quota pari ad almeno cinque
volte quella prevista  per  un'Associato  Ordinario.
L'Associato Sostenitore   puo`  farsi  rappresentare
presso l'Associazione ed  i suoi Organismi da un suo
rappresentante, che assume  l'identica  posizione di
un Associato Fondatore.

                    ARTICOLO 10
Associati onorari sono le persone fisiche, giuridi-
che, o Associazioni di fatto, o istituzioni ed Enti
Pubblici, che abbiano reso  o  rendano  particolare
servizio all'Associazione.


                    ARTICOLO 11
La qualifica di Associato puo` venir meno per i se-
guenti motivi:
a) per decesso:
b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto alme-
no tre mesi prima dello scadere dell'anno;
c) per decadenza, nel caso  vena  a mancare una dei
requisiti per cui l'Associato e` stato ammesso;
d) per delibera di esclusione dell'Assemblea;
Sono   considerate   causa  di  esclusione dell'As-
sociato:
- l'indisciplina,   l'indegnita`   da  chiunque ac-
certate;
- la   morosita`  nei  pagamenti dei contributi as-
sociativi;   viene  considerato  moroso l'Associato
che  essendo  stato invitato per iscritto e per due
volte  consecutive  a  distanza  di non meno di due
mesi l'uno dall'altro dall'Organo Amministrativo  a
mettersi  in regola con i pagamenti delle quote so-
ciali, non vi abbiano provveduto;
- violazione  di  norme dello Statuto o del Regola-
mento;
- svolgimento di altre attivita`  che pregiudichino
l'immagine  dell'Associazione,  ovvero   ostacolino
altrimenti il raggiungimento degli scopi dell'Asso-
ciazione stessa.

                    ARTICOLO 12
                    CONTRIBUTI
I contributi si distinguono in ordinari e straordi-
nari.
Sono ordinari quelli fissati  come contributo di i-
scrizione ed annuale di esercizio.
Sono straordinari quelli fissati una tantum.
I contributi ordinari sono  fissati  annualmente  e
sono dovuti, unitamente a  quelli straordinari, da-
gli Associti Ordinari e Fondatori.
Gli Associati Sostenitori sono  obbligati  solo  al
versamento dei contributi ordinari.
Gli Associati Onorari non  sono obbligati  a nessun
contributo.
I contributi ordinari sono  dovuti ad  anno sociale
indipendentemente dal tempo in  cui il  nuovo Asso-
ciato e` stato iscritto.
L'Associato che cessa, per  qualsiasi causa, di far
parte dell'Associazione ha l'obbligo di  versare  i
contributi ordinari  e  straordinari stabiliti  per
tutta la  durata dell'esercizio  sociale nel  corso
del  quale e` avvenuta la cessazione della qualita`
di Associato.

                    ARTICOLO 13
                    ASSEMBLEA
L'Assemblea e` Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea degli Associati e` convocata anche fuori
della Sede Sociale purche`  in  territorio italiano,
dall'Organo Amministrativo, mediante  lettera  indi-
cante la data, l'ora,  il luogo e l'ordine del gior-
no della riunione da  inviarsi  a ciascun Associato,
almeno quindici giorni prima  di  quello fissato per
l'adunanza.
L'Assemblea puo` essere convocata su domanda firmata
da almeno un decimo  degli Associati aventi diritto,
a norma dell'art.20 del Codice Civile.
L'Assemblea Ordinaria deve essere  convocata  almeno
una volta l'anno entro  quattro  mesi  dalla chiusu-
ra dell'esercizio  per  l'approvazione  del bilancio
preventivo e  consuntivo  e  per  la  determinazione
dell'ammontare dei contributi dovuti.
L'Assemblea Straordinaria e` convocata  per le deli-
berazioni di usa competenza  ogni qual volta l'Orga-
no Amministrativo lo ritenga opportuno.

                    ARTICOLO 14
Hanno diritto  ad  intervenire  all'Assemblea  tutti
gli Associati che risultano  ammessi dall'Organo Am-
ministrativo almeno   quindici   giorni   prima   di
quello fissato per  l'adunanza.  Ogni  Associato  ha
diritto ad un voto,  e puo` farsi rappresentare nel-
l'Assemblea da un altro  Associato  mediante  delega
scritta. Ogni Associato puo`  rappresentare non piu`
di tre Associato.

                    ARTICOLO 15
L'asseblea Ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio consuntivo  e  pre-
ventivo e sulla destinazione  o copertura, rispetti-
vamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari  e  straor-
dinari dovuti;
- sull'ammissione degli Associati Onorari  e  Soste-
nitori e alla nomina degli Associati Fondatori;
- sull'approvazione di un eventuale  Regolamento in-
terno e relative modifiche;
- sulla eventuale  nomina  dei  componenti  l'Organo
Amministrativo previa  fissazione   del  numero  dei
componenti;
- sulla nomina dei componenti  il  Collegio dei Pro-
biviri previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti  le  commissioni o co-
mitati scientifici e/o culturali,  previa fissazione
del numero dei componenti;
- su quanto altro a  lei  demandato  per legge o per
Statuto.
L'Assemblea Straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'Associazione e  devoluzio-
ne del patrimonio;
- sulle modifiche  dell'atto   costitutivo  e  dello
Statuto;
- sul trasferimento della sede.
L'Assemblea Ordinaria in prima  convocazione delibe-
ra col  voto   favorevole  di  tanti  Associati  che
rappresentano in proprio o  per delega almeno la me-
ta` piu` uno del  numero  degli Associati aventi di-
ritto al voto; in  seconda  convocazione l'Assemblea
Ordinaria delibera  col  voto  favorevole  di  tanti
Associati che rappresentano in  proprio o per delega
almeno un terzo del numero  degli  Associati  aventi
diritto al voto presenti.
L'Assemblea Straordinaria in prima  convocazione de-
libera col voto favorevole  di  tanti  Associati che
rappresentano in proprio o  per delega almeno la me-
ta`  piu` uno del numero degli Associati aventi dir-
itto  al  voto;  in seconda convocazione l'Assemblea
Straordinaria delibera col vot  favorevole di  tanti
Associati che rappresentano in  proprio o per delega
almeno un terzo del  numero  degli  Associati aventi
diritto al voto presenti.
L'Assemblea Straordinaria avente   per   oggetto  lo
scioglimento dell'Associazione e la  devoluzione del
patrimonio delibera, sia  in  prima  che  in seconda
convocazione, con le maggioranze  previste  dall'ar-
ticolo 21, ultimo comma, del Codice Civile.

                    ARTICOLO 16
L'Assemblea e` presieduta dal  Presidente del Consi-
glio Direttivo, o in  mancanza,  dalla persona desi-
gnata dall'Assemblea stessa, e  nomina  un  Segreta-
rio. Il Presidente dell'Assemblea  constata la rego-
larita` delle deleghe e  il  diritto  ad intervenire
all'Assemblea. Delle  riunioni  di  Assemblea  viene
redatto verbale firmato dal  Presidente e dal Segre-
tario.

                    ARTICOLO 17
                  AMMINISTRAZIONE
L'Associazione e` amministrata da  un  Consiglio Di-
rettivo composto fino a  sette  membri,  di  cui al-
meno tre devono essere Soci Fondatori.
La nomina degli  Amministratori,  previa  determina-
zione del  loro  numero,  spetta  all'Assemblea,  la
quale puo` deliberare anche il rimborso delle spese.
Gli Amministratori durano in  carica tre anni e sono
rieleggibili.

                    ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo, ove  non  vi  provveda l'As-
semblea, nomina il Presidente  e,  ove  lo creda op-
portuno un Vicepresidente ed un Direttore.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa:
- uno o piu` Amministratori, quelli rimasti in cari-
ca provvederanno a sostituirli con delibera. Gli Am-
ministratori cosi` nominati  restano  in carica fino
alla prossima Assemblea;
- almeno la meta` degli  Amministratori,  si intende
scaduto l'intero Consiglio e  deve  convocarsi l'As-
semblea per la nomina di tutti gli Amministratori;
- tutti gli Amministratori, l'Assemblea  per  la so-
stituzione deve essere convocata  d'urgenza dall'Or-
gano di Controllo, il  quale  po` compiere nel frat-
tempo gli atti di ordinaria amministrazione.

                    ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente o
in sua assenza  o  impedimento  dal  Vicepresidente,
nella Sede Sociale o  altrove, con lettera indicante
la data, l'ora, il  luogo e l'ordine del giorno del-
la riunione, spedita almeno  sette  giorni  prima al
domicilio di ciascun Amministratore.
La convocazione puo` essere  fatta  telegraficamente
con preavviso di almeno  trentasei  ore.  In difetto
di tali formalita` e  termini  il Consiglio delibera
validamente con la presenza  di  tutti i consiglieri
in carica.
Il Presidente o chi  per lui, in caso di impedimento
o di assenza, e` tenuto ad effettuare la convocazio-
ne del Consiglio almeno  una  volta all'anno per re-
digere il bilancio consuntivo  e preventivo e quando
ne sia fatta richiesta da uno o piu` Amministratori.
Per la validita` delle deliberazioni  e`  necessaria
la  presenza  della maggioranza degli Amministratori
in  carica,  e le deliberazioni sono prese a maggio-
ranza  dei  presenti;  in caso di parita` prevale il
voto  del Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne. Il Consiglio e` presieduto dal President  o  dal
Vicepresidente, in mancanza dal membro piu` anziano.
I verbali delle riunioni,  trascritti  nell'apposito
libro sociale a responsabilita`  del  Presidente del
Consiglio, sono letti seduta  stante  e sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario.

                    ARTICOLO 20
Al Consiglio di Direttivo sono conferiti i piu` ampi
ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria
e  straordinaria  dell'Associazione  essendo  di sua
competenza  tutto  cio`  che per legge o per Statuto
non  e` espressamente riservato alla competenza del-
l'Assemblea degli Associati. L'Organo Amministrativo
dovra`, inoltre, predisporre il Regolamento  interno
dell'Associazione e    sottoporlo   all'approvazione
dell'Assemblea degli Associati entro  un  anno dalla
costituzione dell'Associazione  tessa.   Successiva-
mente sara` compito dell'Organo  Amministrativo pre-
disporre tutte quelle modifiche  al  Regolamento che
reputera` opportuno per  il  migliore  funzionamento
dell'Associazione e sottoporre  le  modifiche propo-
ste all'approvazione dell'Assemblea  degli  Associa-
ti.
Il Consiglio Direttivo ha  pertanto  la  facolta` di
procedere ad acquisti, permute  ed alienazioni mobi-
liari ed immobiliari, di  assumere  obbligazioni an-
che cambiarie e mutui  ipotecari,  di fare qualsiasi
operazione presso il Debito  Pubblico e la Cassa de-
positi e prestiti, le  banche,  l'Istituto  di emis-
sione ed ogni altro  ufficio pubblico e privarto, di
stipulare ed utilizzare aperture  di  credito  e  di
finanziamento di ogni tipo,  di  consentire costitu-
zioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni  e ri-
nunzie e restrinzioni di  ipoteche,  trascrizioni ed
annotamenti di ogni specie  esonerando i Conservato-
ri dei Registri Immobiliari,  il Direttore del Debi-
to pubblico e della  Cassa  depositi e prestiti e di
ogni altro Ente pubblico  o  privato  ed i suoi fun-
zionari da ogni responsabilita`.
Il Consiglio Direttivo delibera altresi` nelle azio-
ni giudiziarie,  anche  in  sede  di  Cassazione, su
compromessi e transazioni; potra`  nominare arbitri,
amichevoli compositori, procuratori generali  e spe-
ciali, legali, consulenti e  periti,  assegnando  ad
essi il corrispettivo  delle  prestazioni,  compensi
ed emolumenti in quei  modi  e  a  quelle condizioni
che reputera` di fissare.

                    ARTICOLO 21
                SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo potra`  nominare  all'interno
dei suoi membri un  Segretario Generale con i poteri
di ordinaria amministrazione fra i quali:
- dirigere ed organizzare gli  uffici amministrativi
dell'Associazione, con funzioni  eminentemente  ope-
rative e di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare  l'operato  dei  diversi
Organi dell'Associazione;
- controllare gli adempimenti delle  diverse  incom-
benze connesse alla vita dell'Associazione;
- curare i rapporti dell'Associazione  con gli uffi-
ci pubblici e privati.
Nell'ambito dei poteri delegati,  al  Segretario Ge-
nerale e` conferita la firma sociale e la rappresen-
tanza dell'Associazione.
L'Organo Amministrativo puo` stabilire  un  compenso
annuale ed il rimborso  delle spese per l'ufficio di
Segretario Generale.

                    ARTICOLO 22
                   RAPPRESENTANZA
La firma sociale e  la  rappresentanza dell'Associa-
zione sono devolute al  Presidente del Consiglio Di-
retivo e, in caso  di  sua  assenza  od impedimento,
al Vicepresidente del Consiglio stesso.
La firma sociale e  la  rappresentanza spettano pure
a quegli altri Amministratori  ai  quali siano stati
delegati determinati poteri dal  Consiglio  nei  li-
miti dei poteri delegati.

                    ARTICOLO 23
                    SCIOGLIMENTO
Sono considerate cause  di  scioglimento  dell'Asso-
ciazione oltre quelle previste  dal  Codice  Civile:
- la riduzione del numero degli Associati  a meno di
cinque Associati;
- la delibera assemblare di scioglimento;
- la scadenza del termine  di  durata, quando questo
sia stato determinato;
- la dichiarazione di nullita`  del  contratto asso-
ciativo;
- la revoca del riconoscimento.
Nel caso  di   scioglimento  dell'Associazione,  per
qualsiasi causa, l'Assemblea degli Associati:
- determina la modalita` della  liquidazione e della
devoluzione del patrimonio residuo;
- nomina fino a tre  liquidatori,  anche  fra  i non
Associati, fissandone i poteri.

                    ARTICOLO 23
                    NORME FINALI
Per quanto non previsto  nel  presente  Statuto val-
gono le norme previste dalla legge.

F.ti all'originale:

ALEXANDRO REGOLI      -  CESARE MASTROIANNI
LUCA MARANZANO        -  FRANCESCO DEFILIPPO
GIANUGO RABELLINO     -  GIOVANNI BERRETTA
SANDRO ZAPPATORE      -  CAMPI ANDREA
FABIO COCURULLO       -  LUCA BOLOGNINI
VALERIO AIMALE        -  MARCO PINO NOTAIO (L.S.)

L'originale reca la dicitura

   "Copia conforme all'originale firmato a sensi
   di Legge. Questa copia consta di fogli sette
   compreso l'allegato.
   Savona, 18 11 1994"

e reca il timbro e la firma del Notaio Marco Pino.