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Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo
1. Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari e
sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario aver
presentato la propria candidatura, secondo tempi e modalità stabiliti
dal presente regolamento. Tale obbligo decade solo nel caso previsto
dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura
entro il quinto giorno precedente l'Assemblea durante la quale si terrà
l'elezione. La candidatura deve essere presentata tramite posta
elettronica al Consiglio Direttivo uscente e per conoscenza alla lista
soci. Il Consiglio Direttivo uscente ufficializzerà le candidature
pervenute comunicandole sulla lista soci entro il terzo giorno
precedente l'assemblea.
4. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle
candidature, il numero di candidati sia minore o uguale al numero minimo
di componenti del Consiglio (cinque), tutte le candidature presentate
sono annullate. In tale situazione, l'Assemblea potrà eleggere nel
Consiglio Direttivo qualunque socio ne abbia diritto, senza candidature
formali.
5. Prima dell'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ne determina
il numero di componenti, pari a cinque oppure a sette. Nel caso in cui
il numero di candidati sia inferiore a sette, tale numero è stabilito
automaticamente a cinque.
6. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Ad ogni socio avente
diritto di voto (presente di persona o per delega) viene consegnata
una scheda con i nomi dei candidati.
Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni descritte all'articolo 4
del presente regolamento la scheda non riporta nomi prestampati e
ciascun socio può votare per qualunque socio eleggibile, scrivendone
il nome sulla scheda.
7. Ciascun socio può votare per un numero di candidati (o soci, quando
non vi siano candidature) non superiore al numero di componenti del
Consiglio. Schede con un numero maggiore di voti sono considerate nulle.
8. Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio.
Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto più voti.