Quota associativa
Da LinuxIT.
Quota associativa
A partire dal giorno 30/05/2002 le quote associative possono essere pagate unicamente tramite bonifico bancario, intestato a:
"ILS - Italian Linux Society" Via Aldo Moro, 223 92026 Favara (AG)
Coordinate bancarie:
Banca: Unicredit Banca IBAN: IT 74 G 02008 12609 000100129899 Intestato a: ILS ITALIAN LINUX SOCIETY
specificando la causale come: "<Cognome> <Nome> <Anno>"
- Per l'anno 2010 la quota associativa annua è di 25 €
- Per l'anno 2009 la quota associativa annua è di 25 €
Note
- I Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 settembre di ogni anno. Trascorso tale termine, i soci non in regola con il pagamento perdono il diritto di voto, come stabilito dall'articolo 11 dello Statuto. I Soci che non paghino la quota associativa per due (o più) anni consecutivi possono essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, come stabilito dall'articolo 13 dello Statuto. I Soci morosi possono mettersi in regola pagando le quote arretrate dovute, più un'eventuale mora il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo insieme con l'ammontare delle quote associative.
- I Soci Sostenitori possono pagare la quota associativa, in tutto o in parte, anche mediante conferimenti di attività, beni e servizi, come stabilito dall'articolo 11 dello Statuto. I Soci Sostenitori che intendono avvalersi di questa possibilità devono informarne preventivamente il Consiglio Direttivo, che valuta la richiesta e può accettarla oppure respingerla a sua discrezione.
- All'atto della richiesta di ammissione all'Associazione, inviata al Consiglio Direttivo, il richiedente è tenuto al versamento di un contributo per la gestione della richiesta di ammissione, come stabilito dall'articolo 8 dello Statuto. Tale contributo è pari alla quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo per i Soci Ordinari. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia accolta dall'Assemblea, il richiedente è esentato dal pagamento della quota associativa annua relativa all'anno solare in cui ha versato il contributo per la gestione della richiesta di ammissione. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta dall'Assemblea, il contributo per la gestione della richiesta di ammissione non viene restituito, come stabilito dall'articolo 8 dello Statuto.